Lo Statuto

STATUTO

allegato “D” al n.35680/6118 rep.

“AMICI DI PAPA GIOVANNI XXIII”
STATUTO
DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO
ART.1 E, costituita unlassociazione denominata: “AMICI DI PAPA GIOVANNI XXIIIII .
Essa é regolata dal presente statuto e, in quanto esso non disponga, dal codice civile e dalle leggi vigenti.
ART.2 L’associazione ha sede in Sotto il Monte Giovanni XXIII, via Brusicco n. 9 .
ART.3 L’associazione ha durata illimitata .
ART.4 L’associazione, escluse finalità di lucro , ha come scopo esclusivo quello di diffondere e di promuovere la conoscenza della figura, della vita e delle opere di Papa Giovanni XXIII. Tale scopo potrà essere perseguito attraverso le forme e i mezzi che si riterranno più opportuni e specificamente:
a) organizzando seminari e convegni;
b) organizzando e gestendo manifestazioni commemorative e celebrative;
c) organizzando, direttamente o tramite terzi, gite, escursioni e pellegrinaggi;
d) dando vita a libri, riviste, supporti audiovisivi, multimediali ecc.riguardanti la vita e le opere di Papa Giovanni XXIII;
e) organizzando qualsiasi altra attivita che, in maniera diretta o indiretta, possa essere di ausilio per il raggiungimento dello scopo di cui sopra.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART.5 L’associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

a) dalle quote sociali di cui fosse deliberato il versamento;
b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
c) da sottoscrizioni ed altre sovvenzioni spontanee, o versate in privato od organizzate periodicamente;
d) dai proventi di iniziative sociali;
e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
f) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione.

ART.6 L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno .
Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione un rendiconto economico e finanziario.

SOCI

ART.7 Sono soci della associazione le persone fisiche o gli enti che verranno ammessi dal Consiglio di Amministra che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota d’assiciazione che verrà annualmente atabilita dal Consiglio eventualmente diversificata per le varie categorie di soci. I soci si dividono in tre categorie.
a) soci fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto allatto costitutivo dell’associazione;
b) soci ordinari: sono soci ordinari coloro che prendono parte all’attività della associazione e che versano annualmente la eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tale categoria di soci;
c) soci onorari: sono soci onorari coloro che vengono nominati tali, previa loro formale adesione, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, perchè particolarmente rappresentativi nel settore di
interesse dell’associazione.
Oltre ai soci onorari possono essere nominati anche uno o più Presidenti e/o vicepresidenti onorari. I soci non assumono alcuna responsabilità ne rispondono pecuniariamente oltre l’importo delle rispettive quote. La quota associativa non é trasmissibile a terzi fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte. La quota stessa non é inoltre rivalutabile.

ART.8 La qualita di socio si perde:
a) per dimissioni, che devono essere inoltrate per iscritto alla presidenza del consiglio, di amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno;
b) per decesso (persona fisica) o per estinzione (ente);
c) per morosità nel pagamento delle quote sociali oltre il trimestre di inizio dell’anno sociale (entro il 31.03). In tale caso, con delibera del Consiglio di Amministrazione, il socio sarà cancellato dal registro sociale;
d) per espulsione che può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione per motivi disciplinari, per indegnità o per svolgimento di attività incompatibili con i fini perseguiti dall’associazione. Il socio può opporsi alla deliberata espulsione ricorrendo, entro quattro settimane dalla sua notifica, al collegio dei probiviri di cui al successivo art.23.

AMMINISTRAZIONE

ART9 L’associazione é amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a Sette membri, eletti dall’assemblea dei soci, per la durata di tre anni, sempre rieleggibili.
Tutti gli incarichi sono a titolo onorifico e gratuito: gli incaricati hanno diritto soltanto al rimborso delle spese, salvo pattuizione contraria da rilasciarai, per iscritto, da parte del Presidente del Consiglio di Aministrazione ed approvata anche a posteriori dal Consiglio di Amministrazione stesso.

ART. 10 11 Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente , uno o due vicepresidenti, un segretario ed un tesoriere. Il Consiglio può inoltre nominare, previa loro formale adesione, uno o più Soci onorari, un Presidente onorario e uno o più vicepresidenti onorari. Nessun compenso é dovuto ai membri del Consiglio.

ART.11 11 Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare nell’ordine al rendiconto economico e finanziario e alla determinazione delle quote associative. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente. Per la validita delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parita prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza dal vicepresidente ed in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verra sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART.12 Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni.
Esso procede pure alle nomine di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila eventualmente (qualora lo si ritenesse necessario) un regolamento per il funzionamento dell, associazione, la cui approvazione è demandata all’assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il Consiglio può attribuire uno o più dei propri compiti ad uno o più consiglieri delegati.

ART.13 Il Presidente ed in sua assenza il vicepresidente, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.

ASSEMBLEE

ART.14 I soci di cui al precedente articolo 7 costituiscono nel loro insieme l’Assemblea sociale  Essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell’albo dell’associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei soci ordinari a norma. dell’art 20 C.C L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
Ciascun socio in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART.15 L’assemblea delibera sul rendiconto economico e finanziario, sugli indirizzi e direttive generali della associazione, sulla nomina degli organi direttivi dell’associazione, sulla modifica dello statuto, sull’approvazione e la modifica dei regolamenti, e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge e per statuto.

ART.16 Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci ordinari in regola nel pagamento della quota annua di associazione, ed i soci onorari.
I soci ordinari possono farsi rappresentare soltanto da altri soci ordinari anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione di Bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

ART.17 L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio . In mancanza dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente.
Il presidente dell’assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

ART. 18 Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 del C.C. primo comma.
In caso di parita dei voti vale il voto del Presidente.

ART.19 Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Per lo scioglimento E’ richiesta la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, E’ obbligo devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilita, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa disposizione di legge.

ART. 21 E’ fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ALTRI ORGANI

ART. 22 In considerazione della natura e delle finalita dell’associazione viene riconosciuta alla Curia Vescovile la facoltà di nominare una persona di propria fiducia e di comprovata autorevolezza che funga da “garante morale” dell’attività svolta dall’associazione. In particolare il garante potrà sovrintendere a tutte le funzioni svolte dall’associazione verificando il fedele e puntuale perseguimento degli scopi associativi.

CONTROVERSIE

ART.23 Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e la associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall’assemblea, essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro voto sarà inappellabile.

Letto,per approvazione si sottoscrive.

F.ti: Fabretti Massimo
Bertocchi Marino
Bosio Maria Agnese
Angelo Tagliabue
Alma Gallo
Giovanni Carzaniga
Joannes Fernando
Claudio Gualdi

Maurizio Codoni – Dr Mauro Bolzoni, notai

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